Atti di concessione

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione

Atti di concessione
VEGGIANO SOLIDALE - ANTEAS
Sociale reg.gen.16 del 04/02/2019
20.000,00€
2019
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Sociale reg.gen.15 del 31/01/2019
3.160,80€
2019
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Sociale reg.gen.14 del 31/01/2019
3.160,80€
2019
VEGGIANO SOLIDALE - ANTEAS
Sociale reg.gen.13 del 31/01/2019
4.000,00€
2019
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